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Gli impegni economici dei nonni verso i nipoti

Gli impegni economici dei nonni verso i nipoti

Selene Pascasi

I nonni devono mantenere il nipote se il genitore è inadempiente.
Il Tribunale condanna un nonno a versare al nipote l'assegno alimentare in luogo del figlio inadempiente, ma la Corte d'appello ribalta le sorti della causa: la madre del bambino era in grado da sola di occuparsi economicamente del minore. Il caso arriva in Cassazione, la quale puntualizza che l'obbligo di mantenere la prole spetta primariamente e integralmente ai genitori. Così, se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro sarà tenuto a impiegare a tal fine, tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche sfruttando la sua capacità lavorativa. Di conseguenza, il dovere degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al precetto di cui all'articolo 148 del Cc , trova ingresso solo se uno dei genitori sia inadempiente al proprio obbligo, e l'altro non abbia modo di provvedervi.
Cassazione civile, sentenza 30 settembre 2010 n. 20509

Sì al gratuito patrocinio per i nonni che intendono mantenere il nipote
Promossa istanza per il riconoscimento del concorso agli oneri di mantenimento del figlio, da parte della nonna materna, una madre fruisce, per affrontare il processo, del gratuito patrocinio a spese statali. Il marito, però, riprende a versarle l'assegno, la donna chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, e il Presidente del Tribunale, ritenuta la temerarietà della domanda, revoca il beneficio. Contro la pronuncia, ribadita in appello, arriva il ricorso, che la Cassazione accoglie: non sussiste colpa grave nell'aver adito, ai fini indicati, l'ascendente del genitore sistematicamente inadempiente agli obblighi di contribuzione. Per la citata istanza, dunque, il gratuito patrocinio poteva essere concesso, ferma la sussistenza dei requisiti di legge.
Cassazione civile, sentenza 16 settembre 2011 n. 19015

Bocciata la richiesta di mantenimento ai nonni per gli arretrati non pagati
Con azione presentata ex articolo 148 del Cc , premessa l'inadempienza del coniuge ai doveri di sostentamento della prole, una donna conviene in giudizio i suoceri per sentirli condannare al pagamento in suo favore dell'importo pari agli assegni maturati e non pagati dal figlio. Il Tribunale, chiamato a decidere, rileva che il concorso degli ascendenti è legato all'incapacità dei genitori a provvedere ai bisogni dei minori, per cui il "non avere mezzi sufficienti" richiesto dalla norma, esige che l'altro genitore, obiettivamente incapace di adempiere, non abbia la possibilità di realizzare, nonostante ogni accorgimento, il suo diritto a ottenere il contributo. Non solo. La richiesta di mantenimento ai nonni per gli arretrati, è inammissibile, trattandosi di domanda estranea all'alveo dell'ordine monitorio di pagamento previsto dalla norma, non trattandosi di un'obbligazione solidale.
Tribunale di Trani, sentenza 23 luglio 2010

Concorso dei nonni al mantenimento del nipote anche con l'omissione volontaria
Adducendo l'inadempimento paterno agli obblighi di mantenimento del figlio, la madre di un minore chiede ai giudici di ordinare ai genitori dell'uomo il versamento della prevista somma mensile, a titolo di concorso negli oneri. La domanda viene accolta dal Tribunale che evidenzia come l'articolo 148 del Cc , secondo comma, vada interpretato nel senso che l'obbligo di concorso degli ascendenti deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori ma anche in quello di omissione volontaria. Ciò, posto che finalità della norma è di tutelare il minore in via assoluta, e con la necessaria celerità.
Tribunale di Mantova, sentenza 22 novembre 2012

Ristoro per decesso del minore: nonni parte civile anche senza convivenza
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, agli ascendenti spetta la legittimazione ad agire iure proprio per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della scomparsa del nipote, pur in assenza di un rapporto di convivenza con la vittima. A rilevare, difatti, sarà il riscontro di condizioni soggettive e oggettive, da cui si evinca la sussistenza di un costante rapporto affettivo con il defunto, caratterizzato da una regolare frequentazione per prossimità di residenza o per assiduità dei contatti telefonici o telematici.
Cassazione penale, sentenza 4 giugno 2013 n. 29735

Fonte: Il Sole 24 Ore