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    Genitori singolari

    Un luogo di incontro e di confronto per genitori single separati divorziati vedovi soli

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mamma e figli

Genitori Singolari

Un luogo di incontro e confronto per genitori single separati divorziati vedovi soli

Chi siamo

  • Genitori Efficaci, metodo Thomas Gordon

    Genitori Efficaci, metodo Thomas Gordon

    Tre sabati, uno al mese sulla comunicazione efficace genitori-figli secondo il metodo di Thomas Gordon.  Conducono Linda Francioli e Marina Stroder.

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  • Sportello Legale 2023

    Sportello Legale 2023

    Lo sportello gratuito è accessibile a tutti coloro che -privi di assistenza legale- desiderino un incontro orientativo con un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.com (il link clicca e prenota  è temporanenamente sospeso).

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  • Slegarsi, lasciare andare

    Slegarsi, lasciare andare

    Quattro incontri per superare una separazione ancora dolorosa. Edizione primavera 2019. Conducono Linda Francioli psicologa e psicoterapeuta e Chiara Italia, counselor, mediatrice familiare

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  • Autobiografia di una separazione

    Autobiografia di una separazione

    Cinque incontri in cui rinarrare la storia della propria separazione col metodo autobiografico, per “digerire” quello che è accaduto e chiudere i conti col passato. Dal 7 novembre 2018, ore 21.00

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  • Affido congiunto: maneggiare con cura (istruzioni per l'uso)

    Affido congiunto: maneggiare con cura (istruzioni per l'uso)

    9 aprile 2018, ore 21.00, serata a ingresso libero, con Linda Francioli. Essere bigenitori dopo la separazione oggi sulla carta si può, grazie alla legge sull'Affido Congiunto. Ma quali sono gli ostacoli psicologici e operativi a realizzare quanto viene stabilito in sede legale?

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  • Genitori Separati - People at work

    Genitori Separati - People at work

    LABORATORIO di espressione, confronto, condivisione e superamento delle difficoltà educative legate alla separazione o alla crescita dei propri figli da soli. 6 incontri serali di piccolo gruppo (data inizio da definire h.21.00-23.00)

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    Mia moglie, da cui sono separato da circa 3 anni, ha deciso di andare a vivere in un'altra città, per avvicnarsi ai suoi genitori. Peccato che in questo modo si allontana da dove abbiamo vissuto e dove io lavoro di circa 100 km, cosa che rende impossibile il mio diritto di frequentare i figli? Può fare una cosa del genere?

    Posso chiedere al giudice di impedirglielo, considerando che i miei figli sono ancora piccoli (6 e 8 anni) e che è pertanto impossibile che vengano a trovarmi da soli? Inoltre qui hanno i loro rapporti sociali (parrochhia, amici, parebti della mia famiglia), che non trovo giusto che vengano rotti in un modo così traumatico. Se anche è vero che i suoi genitori stanno invecchiando, è anche vero che non è figlia unica e che vicino a loro vivono i miei cognati. Che posso fare?

    Antonio (Cremona)

     

    Caro Antonio, le giriamo un articolo (fonte Sole 24 ore) che le dà informazioni autorevoli in merito alla sua questione. Più sotto però le indichiamo anche alcuni aggiornamenti della giurisprudenza recenti, che introducono un principio più esplicitamente rivolto alla co-genitorialità e che pertanto sottolineano maggiormente l'interesse dei figli (peraltro sempre considerato) come trainante nella eventuale scelta del Giudice. Le consigliamo di richiedere pertanto una consulenza legale gratuita  al nostro Sportello Legale.

    Genitore affidatario, l'ex coniuge non può impedire il cambio di residenza
    La scelta di cambiare il comune di residenza è un diritto del genitore collocatario e dunque l'ex coniuge non può opporvisi con altre ragioni se non quelle dell'interesse della prole. Con questa motivazione la Corte di cassazione, ordinanza 6208/2014 , ha rigettato il ricorso di un ex marito contro il trasferimento della moglie separata da Rovigo a Padova. Il giudizio di merito - Secondo la Corte di merito, dunque, anche se la donna era collocataria dei figli minori, in regime di affido condiviso, il trasferimento doveva comunque ritenersi «lecito e non in contrasto con l'interesse dei minori a mantenere un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore", il che poteva comunque avvenire "attraverso una più coerente articolazione del diritto di visita, attesa la vicinanza e la facilità di spostamento da Rovigo a Padova". Sì alla rimodulazione delle visite - Del resto la scelta della residenza da parte del genitore affidatario o collocatario «costituisce l'esercizio di un diritto inviolabile di libertà garantito dall'articolo 16 Costituzione, rispetto al quale l'altro genitore non può opporre altre ragioni che non siano direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, con conseguente possibilità ai sensi dell'art. 155 quater cod. civ , di una rimodulazione delle condizioni di affidamento". E nel caso di specie, concludeva la Corte di appello, tale esigenza «ben poteva essere soddisfatta con la previsione di un potenziamento del diritto di visita nel fine settimana». La decisione della Cassazione - Contro questa decisione l'ex marito ha sollevato ricorso in Cassazione perdendo su tutti i fronti. Secondo la Suprema corte, infatti, risulta rispettato "il parametro costituito dall'art. 155 quater , ultimo comma, del codice civile ai sensi del quale: "Nel caso in cui uno dei due coniugi cambi residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici». Infatti, spiegano gli ermellini, "il mutamento di residenza non è illecito perché realizzato dal genitore collocatario", mentre "la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita, in quanto pienamente esercitabile", secondo la insindacabile valutazione di fatto della Corte di appello. Quanto poi al «bilanciamento degli interessi» esso deve fondarsi sulla «oggettiva valutazione della compatibilità della nuova sede con il regime dell'affido condiviso e con la pienezza del diritto di visita da esercitarsi sulla base di tale regime legale della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale». Né possono considerarsi violati l'articolo 29 della Costituzione (che tutela la famiglia e la parità dei coniugi), o l'articolo 155 del codice civile (che tutela il rapporto dei figli con entrambi i genitori), e neppure l'articolo 8 Cedu (che regola il diritto al rispetto della vita privata e familiare), in quanto una "valutazione comparativa" è già contenuta nel citato articolo 155 quater del codice civile che "non può essere interpretato alla stregua di un divieto generalizzato al cambio di residenza da parte del genitore collocatario".

    Fonte: Guida al Diritto, Sole24ore

     

    Se un genitore si trasferisce, il figlio deve essere affidato in base al suo interesse
    Il trasferimento di residenza di uno dei genitori, molto spesso, crea destabilizzazione e mette in crisi il regime di affidamento dei figli, in quanto  non più compatibile con il calendario osservato fino a quel momento. Altrettanto spesso accade di assistere alla pretesa del genitore che ha ‘subito’ il trasferimento di residenza dell’altro, che rivendica, convintamente, il diritto di ottenere una modifica a proprio favore dell’affidamento dei figli, sostanzialmente punitiva dell’altro genitore, proprio in considerazione della sua scelta di trasferire la residenza. Insomma, sinteticamente, tra qualcuno circola la convinzione seconda la quale "ti sei voluto/a trasferire, ora perdi i figli". Sembra, opportuno chiarire che, invece, non funziona così. In primo luogo occorre ricordare che il trasferimento di residenza  rientra tra i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti di una persona (art. 16 Cost.), per cui non è ammissibile limitarne, o impedirne l’esercizio, e, tanto meno, prevedere una sorta di conseguenza ‘punitiva’ nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi. Qualora, dunque, una tale limitazione alla libera circolazione ed al libero trasferimento di residenza di un genitore venisse previsto in un accordo di separazione o di divorzio, sarebbe nulla. Ed, infatti, con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087 depositata in questi giorni, la Corte di Cassazione ha chiarito e ribadito al riguardo che:  «stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, e secondo cui il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde per ciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario».
    Chiarito, quindi, che esso non incide negativamente in maniera automatica e diretta sull’affidamento dei figli, va, tuttavia, esaminato l’effetto che ciò può produrre sulle condizioni di separazione o di divorzio in relazione all’affidamento o, più facilmente, alla collocazione dei figli. Ciò che è importante evidenziare e che ha sottolineato anche di recente la Suprema Corte con la sentenza Sez. I, 14/09/2016, n. 18087 che qui si segnala, è che la modifica che si dovrà apportare non avrà nulla a che vedere con lo spirito ‘punitivo’ o con le ragioni soggettive del trasferimento di residenza, ma sarà assunta tenendo in considerazione unicamente l’interesse prioritario della prole.
    E’ quanto accaduto, ad esempio, in un caso verificatosi nel circondario di Vasto in cui, dapprima i coniugi si sono consensualmente separati disponendo di comune accordo un affidamento condiviso con collocamento paritario tra essi dei due figli minori (tre e cinque anni), e, poi, in un secondo momento, uno dei due si è trasferito per motivi di lavoro in un’altra città molto distante da quella ove risiedeva l’altro. In questo caso, fermo l’affido condiviso dei due piccoli figli che i genitori non mettevano in discussione, era necessario modificare la loro collocazione, passando da una collocazione paritaria ad una prevalente che, evidentemente, ogni genitore chiedeva per sé. Con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087: «il giudice […] deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario». Ed ha proseguito affermando che: «tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto della prole alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena».

    Fonte: Jusdicere.it, settembre 2016