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Separazione consensuale o giudiziale?

Dopo una separazione di fatto avvenuta tre mesi fa, sento che è necessario procedere legalmente alla separazione con la mia ex moglie. Fino ad ora non ho proceduto (nè lo ha fatto la mia ex) perchè il clima fra noi era pessimo, e mi sembrava necessario lasciare un pò sbollire la questione.. ma forse ho fatto male, visto che le cose non sono affatto meglio, anzi, tantèche sto pensando ad una separazione giudiziale piuttosto che ad una consensuale.

Vorrei sapere però bene quale differenza c'è fra una separazione giudiziale e una consensuale, soprattutto nella prospettiva della ricaduta sui nostri sue figli in età scolare.
Grazie

Rodolfo

 

Questa decisione ha implicazioni sia di ordine legale che di ordine psicologico. Utilizzando le competenze di un avvocato e di uno psicologo, abbiamo raccolto i seguenti contributi:

La parola al legale> Che differenza c'è in pratica tra una separazione consensuale e una separazione giudiziale?

La separazione consensuale suppone un accordo tra i coniugi in ordine alla volontà di separarsi e a tutte le condizioni deputate a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali; la seconda si verifica quando, seppur esplorate le possibilità di giungere ad un accordo, l'animosità tra i coniugi e la distanza delle loro posizioni relativamente alle questioni più rilevanti (affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, nonché di quello dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli) impedisca l'accordo delle parti.
La separazione consensuale si concretizza in un accordo stilato dalle parti con il patrocinio dei rispettivi difensori, che viene depositato e omologato dal Tribunale del luogo in cui i coniugi avevano stabilito la residenza familiare.
In esso le parti statuiscono in ordine all'affidamento e alla collocazione della prole, ai diritti di visita del genitore non collocatario (laddove per diritto di visita si intende il diritto dei figli minori di frequentare assiduamente e secondo una calendarizzazione degli incontri il genitore non convivente), alla suddivisione dei compiti di accudimento della prole, alla assegnazione della casa coniugale, alla determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, alla determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge che ne abbia diritto.La separazione giudiziale è un vero e proprio giudizio che si apre con il deposito, presso il Tribunale in cui i coniugi avevano stabilito la casa residenza coniugale, di un ricorso per separazione da parte del coniuge che vi abbia interesse, a seguito del quale viene fissata una Udienza Presidenziale. Detta udienza si tiene a porte chiuse e prevede la partecipazione delle parti e dei loro difensori. Nell'ambito di essa il Giudice, accertata la indisponibilità conciliativa delle parti, emette una ordinanza con cui autorizza i coniugi a vivere separatamente e disciplina, sino alla emanazione della sentenza, i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi, determinando l'affidamento dei figli minori, la loro collocazione, il diritto di visita del genitore non convivente, l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i minori e per il coniuge che ne abbia diritto.
Il Presidente, inoltre, rimette le parti davanti al Giudice Unico che istruirà il giudizio che si concluderà con la emanazione della sentenza di separazione.

(Risposta a cura dell'Avvocato Floriana Rendina)


La parola allo psicologo> La separazione consensuale ha un impatto diverso sui figli rispetto alla giudiziale?

In linea generale sí. Una giudiziale infatti è la conseguenza dell'impossibilità di raggiungere in modo consensuale un accordo sulle questioni inerenti alla separazione, siano esse economiche, abitative o di gestione della prole. Tale impossibilità verosimilmente sottende un alto livello di conflittualità tra i coniugi e di conseguenza un clima poco sereno che difficilmente non avrà una ricaduta sui figli. Questo può avvenire per il malessere personale dei genitori durante la difficile fase del giudizio e della contrattazione, o nei casi peggiori per un diretto coinvolgimento dei figli nelle diatribe legali, sia perché ne sono oggetto sia semplicemente perché si trovano ad assistere a dinamiche disfunzionali di relazione tra i genitori.Uno dei principali rischi che si corre è quello di far sentire ai figli l'impellenza di schierarsi da una delle due parti con i relativi sensi di colpa, conflitti di lealtà e, talvolta, lo sviluppo di un senso di protezione verso il genitore percepito come più debole all'interno della contesa.
Inoltre un fattore non trascurabile è quello del tempo. Una separazione giudiziale può protrarsi anche per anni e questo ne rallenta il processo di elaborazione da parte di tutti e conseguentemente sposta in avanti il momento della ricostruzione della nuova stabilità dopo il cambiamento dell'assetto famigliare. È forse questo il punto di maggior differenza tra i due tipi di separazione: infatti i conflitti e il coinvolgimento dei figli possono essere presenti anche nel corso di una separazione consensuale, ma avendo questa fase una conclusione più rapida (se non altro per le questioni meramente legali) è minore la probabilità che i figli ne risentano in modo profondo. Infine se tra le questioni di disaccordo è compresa anche la modalità e la frequenza delle visite al genitore non collocatario, non è infrequente che nei figli si generi un senso di timore e di impotenza rispetto alle decisioni che il giudice, una figura esterna e sconosciuta, prenderà su di loro.
Tuttavia a volte la separazione giudiziale è l'unica strada percorribile, e non è impossibile fare in modo che i figli ne risentano il meno possibile; quindi è bene che i genitori che si trovano ad affrontare questo percorso ne siano consapevoli e si adoperino in modo particolare affinché le questioni relative al giudizio restino esterne alla vita familiare.

(Risposta a cura della Dottoressa Anna Laura Boldorini, Psicologa)

fonte: www.officinagenitori.org

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