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Diritto di visita. Come funziona?

E' importante sapere come funziona Il diritto di visita perché questo regola la modalità con il quale ciascuno dei genitori separati può incontrare il figlio. All'interno del diritto di visita vengono stabiliti i giorni e i momenti che i figli trascorreranno con mamma o con papà dopo la loro separazione, a seconda anche del regime di affidamento stabilito dal Tribunale.

Sempre più spesso, nell’esercizio della propria professione, l’avvocato si trova ad affrontare i problemi riguardanti il mancato rispetto del diritto di visita ai figli minori da parte del genitore non collocatario. A tal proposito, sono di fondamentale importanza gli accordi presi in sede di separazione volti a regolamentare gli incontri, sia con riferimento alle modalità sia in relazione ai tempi di permanenza presso l’uno o l’altro coniuge. Si osserva, infatti, che tanto più questi sono precisi e soprattutto rispettosi delle esigenze concrete dei soggetti coinvolti, tanto più sarà probabile che il calendario di visita venga osservato e che gli accordi non rimangano lettera morta, ma possano essere attuati nella quotidianità.

Non si dimentichi, infatti, che, a parte le rare ipotesi in cui tra i genitori separati si sia instaurato un rapporto di reciproco rispetto e comprensione, nella maggioranza dei casi, la conflittualità, le pretese economiche ed eventuali risentimenti non agevolano certo il raggiungimento di un punto di incontro, soprattutto qualora sopraggiunga la necessità di modificare gli accordi in precedenza presi.

MANCATO RISPETTO DIRITTO DI VISITA - Ma come si deve comportare un genitore quando l’altro frequentemente non rispetta le modalità ed i tempi di visita stabiliti? Innanzitutto, colui che si vede limitato negli incontri con il minore, salvo che non si tratti di episodi isolati, potrà rivolgersi al Giudice facendo presente il comportamento ostativo dell’ex partner e chiedendo, nel contempo, che vengano riviste le condizioni di separazione. In tale sede, l’Autorità Giudiziaria potrà anche modificare il regime di affidamento ed eventualmente dichiarare, nei casi più estremi, laddove ne ricorrano i presupposti, la decadenza dalla potestà genitoriale. La medesima possibilità è prevista anche nell’ipotesi opposta, vale a dire quando persiste il disinteresse del genitore non collocatario a coltivare il rapporto con i figli.  Ad ogni modo, l’attuare comportamenti volti ad impedire che l’altro possa esercitare il diritto di visita, oppure, al contrario, trascurare il rapporto con i minori, potrebbe avere conseguenze rilevanti anche in sede penale. Certo è che in queste situazioni dovrebbe essere sempre e comunque tenuto in primo piano il benessere dei minori ed il loro diritto ad uno sviluppo psico-fisico sereno ed equilibrato.  In questo senso, sarebbe bene che i genitori non dimenticassero che le loro condotte, ripercuotendosi inevitabilmente sui figli, potrebbero causare agli stessi danni a volte difficilmente superabili. Si potrebbe auspicare che, in presenza delle necessarie condizioni, i genitori cercassero di risolvere il conflitto, ad esempio, affidandosi ad un servizio di mediazione familiare che li supporti in un percorso di risoluzione dei contrasti eventualmente ancora esistenti tra le parti.

Una presa di consapevolezza di questo tipo eviterebbe che la prole, alla quale deve essere assicurato il diritto ad una crescita sana ed armoniosa, venisse investita delle problematiche relative al rapporto tra i genitori, tra cui l’eventuale risentimento tra gli stessi, e che non rimanesse, quindi, vittima delle azioni di coloro che dovrebbero essere gli adulti di riferimento.

Il diritto di visita al figlio da parte del genitore non va ostacolato perché si incorre in una serie di conseguenze legali a carico della mamma o del papà separato colpevole di aver impedito gli incontri.

Al momento della separazione o del divorzio dei coniugi, vengono stabilite anche le modalità di esercizio del diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario o non affidatario. Ma se uno dei due genitori separati ostacola il diritto di visita dell'altro rischia delle sanzioni pesanti perché contravviene alle norme dell'affidamento.

Purtroppo, accade di frequente che, il genitore non affidatario si veda negato l’esercizio del diritto di visita perché l’altro genitore, con giustificazioni a volte anche scontate o comunque senza serie motivazioni, ostacola gli incontri o crea le condizioni perché gli incontri si svolgano in circostanze tali da limitare, se non addirittura escludere del tutto, il pieno esercizio del proprio ruolo genitoriale.

Nei casi più preoccupanti, capita che questo atteggiamento volto ad ostacolare l’esercizio della potestà genitoriale arrivi persino ad un vero e proprio allontanamento fisico del minore con trasferimento in una località differente e poco accessibile. In queste condizioni, è evidente come gli incontri non possano che essere condizionati da oggettive difficoltà pratiche.
Su un piano prevalentemente decisionale, può verificarsi, inoltre, che un genitore escluda di fatto l’altro da qualsiasi scelta che possa avere delle effettive implicazioni per un corretto sviluppo psico-fisico del bambino (scelte legate all’istruzione, all’educazione o alla salute). Il proliferarsi di queste situazioni ha condotto ad una serie di pronunce della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che queste condotte rientrino nel reato di “ mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice” (reato previsto e punito dall’art. 388, comma 2, c.p.), qualora il genitore tenuto all’osservanza degli obblighi imposti dal Tribunale in materia di affidamento dei minori le ignori senza portare una valida motivazione (es. sent. Cass. Pen. Sez. VI n. 32562 del 2010).

Una simile tutela è prevista in sede civile, dove l’art. 709 ter, comma 2 c.p.c., stabilisce che, in ipotesi di gravi inadempienze o di atti che denneggino l minore ed ostacolino lo svolgimento del diritto di visita, il Giudice, su richiesta dell’interessato (padre o madre che sia), possa disporre la modifica dei provvedimenti in vigore, l’ammonizione del genitore inadempiente, la condanna di costui al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ed anche il risarcimento dei danni arrecati con la propria condotta.

Si parla oltretutto di un duplice risarcimento:

•    in favore del genitore non affidatario a causa dell’impossibilità per costui di assolvere incolpevolmente i doveri verso il figlio legati al proprio ruolo genitoriale, ovvero di vedere soddisfatto il proprio diritto a partecipare alla crescita armoniosa della prole;

•    in favore del minore leso nel proprio diritto di coltivare un rapporto paritetico con entrambi i genitori.

Del resto, è bene ricordare che i primi a subire le conseguenze prodotte da situazioni di alta conflittualità tra i genitori sono proprio i figli che vedono così menomati i propri bisogni affettivi e di crescita equilibrata. Infatti, nelle vicende di separazione tra coniugi, è noto come, tanto più i genitori si dimostrino in grado di privilegiare la propria funzione genitoriale rispetto a quella coniugale, quanto minori saranno i danni arrecati allo sviluppo psico-affettivo della prole.

(A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci)

 

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